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  • Topic: Lo staff comunica.

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    • 19 settembre 2010 21:52:32 CEST
    • Lo staff comunica.

      Visto il crescente numero di utenti di ciaoamigos si sono verificati attegiamenti scorretti e mincacciosi tra i frequentatori.
      Ciao amigos era stata concecepita come luogo di incontro e divertimento per tutte quelle persone che volevono fuggire dalla vita quotidiana.
      Nell'ultimo periodo questo principio e' venuto meno quindi ciao aMigos rendera' pubblico tutte le azioni che fara' ( per diritto di cronaca) e procedera' verso  quelle persone che  hanno infranto una o piu' regole.
      Anche se siamo in un luogo virtuale l'ultima senteza dalla cassazione non fa differenza tra il messaggio scritto o vocale.
      Quindi ricordando a tutti cosa e' lo Stalking:

      Stalking è un termine inglese (letteralmente: persecuzione) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori, riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.

      La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.

      Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.

      Il fatto tipico del reato previsto dall’art. 612-bis, prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legato da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La norma prosegue, al secondo comma, disponendo un’aggravante nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

      Ciao aMigos si scusa a quelli utenti che in questo periodo hanno avuto problemi nell'utilizzare il servizio. Ma la causa e' estranea a ciaoMigos.

      P.s. Qualsiasi risposta a questo post verra' rimossa. Nei post successivi sarrano allegati le fotocopie di tutti i provvedimenti che ciao aigos a intrapeso in questi anni e che intraprendera'.

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